Testo unico beni culturali 2004 pdf
La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a e d , che rivestono interesse eccezionale; b le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a , e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Articolo Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.
E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.
Articolo Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.
Articolo Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito.
In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo , nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati.
Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo , comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a e b del comma 3 e' attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo , commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio.
Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali.
I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Articolo Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti.
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo , relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data.
Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli e e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Le relative spese sono a carico dello studioso. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli , comma 3, e , comma 3.
Articolo Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno , n. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre , n.
Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sono beni paesaggistici: a gli immobili e le aree indicati all'articolo , individuati ai sensi degli articoli da a ; b le aree indicate all'articolo ; c gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli e Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato.
A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo , le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b e delle aree indicate alle lettere c e d dell'articolo ;.
Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. Articolo Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo , acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo , e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo , comma 3.
Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico. Articolo Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
Articolo Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a e b e delle aree indicate alle lettere c e d dell'articolo I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'articolo , comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo , commi 2, 4 e 5.
Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo , commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo , commi 2, 3 e 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo , comma 3, lettere e ed f , dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre a erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile , n. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente.
Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d , e , f e g , e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b , e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli , e , nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b , siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli , e , relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici.
Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio , n. Articolo Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.
Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo , n. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo , oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli e , tutelati ai sensi dell'articolo , ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto , n.
Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Legge 30 marzo , n. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b e c. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. Capo V - Ritrovamenti e scoperte Art. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato.
A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli e del codice civile. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili. Sezione II - Fruizione Art.
I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico. Ai fini del comma 1 si intende per: a museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali; b area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva.
Sono stabiliti dal regolamento: a i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali 2. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio , n.
Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo del decreto legislativo 31 marzo , n. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni.
I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. Le disposizioni dell'articolo si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.
Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto , n. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. Le spese sono a carico dello studioso. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.
I servizi riguardano in particolare: a il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
I servizi indicati all'articolo possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto", provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.
Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive: a il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli e , e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito.
In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. Sezione II - Sanzioni amministrative Art. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente.
All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.
In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. Occorre aggiungere che i timori sono rafforzati dalle non ben chiare, e per certi versi ambigue, disposizioni che hanno accompagnato la nascita della "Patrimonio dello Stato S.
A", con compiti di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato, e della "Infrastrutture S. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, viene posto l'obbligo al proprietario del bene culturale di garantirne la conservazione del bene, in particolare all'articolo 1, comma 5: "I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione".
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo , costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
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